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Informazioni sull’obbligo di certificato (valido fino a 16.02.2022)

Dal 17.12.2021 il Consiglio Federale ha esteso l’obbligo di certificato per le manifestazioni in spazi chiusi: comunicato stampa

Le FAQ forniscono ulteriori chiarimenti relativi al settore culturale. In particolare i numeri N. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12.

Tutte le novità a colpo d'occhio e in dettaglio possono essere trovate sulla pagina dell’UFSP a questo link oppure riassunte brevemente sulla nostra pagina.


Terminologia importante:

3G = Certificato per persone vaccinate, guarite o con test negativo
2G = Certificato per persone vaccinate o guarite
2G+ = Certificato per persone vaccinate o guarite da meno di 4 mesi oppure con test negativo supplementare.

Chi ha bisogno di quale certificato

l’UFSP conferma che:

  • Durante le manifestazioni il certificato 3G viene applicata ad artist* professionist* con statuto da indipendenti e alle persone in formazione per diventare artist* professionist* (cioè per tutti coloro che non abbiano un contratto di lavoro come dipendenti). Inoltre non vige l’obbligo di indossare mascherine igieniche (sul palcoscenico).
  • Le misure di protezione per lavoratrici e lavoratori dipendenti (compresi le/i dipendenti di una compagnia ospite) sono determinate dal datore di lavoro. È tuttavia importante notare che il datore di lavoro ha il dovere di garantire la sicurezza sul posto di lavoro e che pertanto le/i dipendenti devono essere soggett* ad una protezione migliore rispetto, per esempio, al pubblico di uno spettacolo. Di conseguenza, la compagnia ospite deve assicurarsi che le sue e i suoi dipendenti possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP in materia di igiene e distanza. Nel rispetto di quanto sopra, la compagnia teatrale ha la facoltà di decidere liberamente quali misure di protezione adottare, siano esse l’utilizzo il certificato Covid o altre misure efficaci. Resta, tuttavia, di grande importanza che queste misure siano coordinate con l’organizzatore / la sala ospitante. Non sono ammesse eccezioni all’obbligo di indossare una mascherina igienica fatta eccezione per il palcoscenico.
  • Non sono previste eccezioni all’applicazione del certificato 2G/2G+ per volontari*.

Da parte nostra continuiamo a mantenerci in contatto con l’UFSP, se avete dubbi o domande specifiche non esitate a contattarci all’indirizzo consulenze@tpunto.ch.

In linea di principio vale quanto segue:

Resta inteso che i Cantoni possono adottare misure più severe, esse non sono prese in considerazione in questa sede .

  • L’accesso agli stabilimenti culturali e alle manifestazioni in spazi chiusi sarà riservato unicamente alle persone vaccinate e guarite (2G).
  • Negli spazi sopramenzionati sarà obbligatorio l’uso di mascherine igieniche e il consumo di cibi e bevande sarà ammesso solo da seduti.
  • Qualora non sia possibile né indossare una mascherina igienica né consumare da seduti saranno ammesse unicamente le persone vaccinate e guarite che in aggiunta possano presentare il risultato negativo di un test (2G+). Questa norma si applica per esempio alle discoteche e alle attività culturali amatoriali in cui non sia possibile indossare una mascherina igienica (per esempio le prova di una banda di fiati). Essa non si applica invece ai minori di 16 anni. Le persone la cui la vaccinazione, rispettivamente la vaccinazione di richiamo o la guarigione risalgano a meno dei 4 mesi precedenti sono esentati dall’obbligo di farsi testare.
  • Stabilimenti e manifestazioni soggetti alla regola del certificato 2G possono applicare la norma del certificato 2G+ su base volontaria rinunciando così all’obbligo di mascherina e di consumazione da seduti.
  • Per le manifestazioni in spazi aperti con più di 300 persone continua ad essere in vigore la norma del certificato 3G.
  • Le piccole manifestazioni in spazi aperti possono comunque decidere di limitare l’accesso a persone in possesso di un certificato.
  • Per le attività culturali non professionali in spazi chiusi come per esempio prove o corsi di musica e teatro l’accesso è limitato alle persone in possesso di un certificato 2G. L’eccezione per i gruppi stabili di meno di 30 persone è stata abolita e le mascherine igieniche sono obbligatore. Qualora non sia possibile né indossare una mascherina igienica né consumare da seduti si deve applicare la norma del certificato 2G+
  • In caso di gruppi misti (alcune persone con certificato 2G e altre con 2G+) l’obbligo della mascherina vale per tutti.
  • Le prove professionali non sono considerate «attività culturali», pertanto per esse si applicano le regole stabilite dal diritto del lavoro (si confronti il modello di piano di protezione per le prove).
  • La certificazione obbligatoria è limitata nel tempo fino al 31 marzo 2022.
  • Le persone che per motivi medici non possono farsi vaccinare né testare e che dispongono di un certificato di deroga sono equiparate alle persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test / 2G+) e possono dunque accedere anche in caso di limitazione dell’accesso a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione e con un certificato di test. Queste persone non devono infatti essere escluse dalla vita pubblica, in questi casi però l’obbligo di mascherina si applica anche in situazioni in cui si applica la norma 2G+


Informazioni importanti per i datori di lavoro

Gli obblighi dei datori di lavoro sono spiegati in dettaglio sul sito web della SECO.

  • In quando datore di lavoro diretto, una compagnia ospite è libera di adottare come misura di protezione il certificato Covid-19 o altre misure efficaci. Tuttavia resta di grande importanza che queste misure siano concordate con l’organizzatore/la sala ospitante.
  • I datori di lavoro (ad es. organizzatori di eventi, compagnie teatrali) possono controllare la presenza di un certificato per i/le propri/e dipendenti unicamente se questo viene utilizzato per determinare misure di protezione appropriate o per programmare eventuali test. In questi casi il datore di lavoro deve documentarlo per iscritto e i/le dipendenti devono essere consultati in merito.
  • Qualora un datore di lavoro voglia rendere il certificato obbligatorio per i propri e le proprie dipendenti deve offrire test regolari (ad es. su base settimanale) o sostenere i costi dei test.

Informazioni importanti per gli organizzatori da parte dell’UFSP:

Di seguito riportiamo una lista di informazioni utili per gli organizzatori.

  • Lista di controllo per chi verifica i certificati (Stato 20.12.2021)
  • Informazioni sul certificato COVID per organizzatori di manifestazioni (Stato 09.11.2021)
  • Gli organizzatori hanno il compito di controllare i certificati Covid attraverso la «COVID Certificate Check App»
  • La persona responsabile del controllo deve verificare attraverso un documento di identificazione con foto (per esempio carta di identità o SwissPass) il nome e la data di nascita per accertarsi che il certificato corrisponda effettivamente alla persona specifica.
  • Anche le manifestazioni con certificazione obbligatoria devono avere piani di protezione. Questi devono includere le misure relative all’igiene, alla areazione, all’obbligatorietà di mascherine igieniche e alle restrizioni d’accesso. Le misure specifiche relative a coloro che hanno un’esenzione dall’obbligatorietà di indossare mascherine igieniche e/o un certificato di esenzione da vaccini o test devono d’ora in avanti essere riportate nel piano di protezione.
  • Eventuali ospiti senza certificato in occasione di manifestazioni con certificazione obbligatoria possono essere sanzionati con una multa fino a 100 franchi. Strutture e manifestazioni che non rispettano il requisito del certificato possono essere sanzionate con un provvedimento che va dalla pena pecuniaria alla chiusura dell’attività.

Obbligo di rimborso dei biglietti acquistati

Gli organizzatori devono rimborsare i biglietti che sono stati acquistati prima dell'annuncio della sospensione della gratuità dei test?

Condividiamo l'opinione dell'Associazione professionale svizzera dei promoter musicali (SMPA) secondo cui in questo caso non vi è alcun obbligo di rimborso dei biglietti. Ovviamente in casi giustificati il rimborso può essere concesso.

Link SMPA: Rückerstattungspflicht | SMPA - Swiss Music Promoters Association (in tedesco)

Domande frequenti (FAQ)

Domande frequenti (FAQ) UFSP

L'UFSP risponde a diverse domande del settore culturale:

  • L’obbligo di certificato vale anche per gli artisti, come p. es. musicisti, danzatori o attori di teatro, che si esibiscono in manifestazioni con obbligo di certificato? Risposta
  • Quali persone devono disporre di un certificato per accedere alle manifestazioni con obbligo di certificato? Risposta
  • L’obbligo di certificato vale anche per i lavoratori che non sono assunti direttamente da un organizzatore, bensì da un subappaltatore incaricato dall’organizzatore? Risposta
  • L’obbligo di certificato vale anche per le attività culturali che hanno luogo nel quadro di prove rientranti in un rapporto di lavoro (p. es. prove di un’orchestra sinfonica, se i musicisti sono assunti da quest’ultima)? Risposta
  • L'obbligo di certificazione si applica anche alle attività culturali delle classi scolastiche (ad esempio uscite al cinema o a teatro) ?
    Riposta
    : Se si tratta di uno spettacolo o di una manifestazione al chiuso destinata unicamente alla classe o alla scuola (inclusi gli/le insegnanti) non vige alcun obbligo di certificazione, ma vengono applicate le misure di protezione adottate dalla scuola interessata.