Impegno in ambito culturale e media
Corona
Consulenza e assistenza
Offriamo ai nostri membri consulenza e assistenza giuridica anche in caso di ricorsi. I diversi avvocati dell’associazione potranno darvi assistenza in questi casi.
Per esaminare il vostro caso, i legali di t. hanno bisogno di tutta la documentazione specifica. Per poter procedere ad un esame preventivo vi preghiamo di inviarci la seguente documentazione che trasmetteremo in via confidenziale ai nostri legali di riferimento:
- Contratti di lavoro o contratti d’opera / decisioni negative / altri documenti rilevanti
- Breve descrizione della situazione
Contatto:
consulenze@tpunto.ch
+41 31 312 80 08
Per consulenze in italiano:
Cristina Galbiati
cristina.galbiati@tpunto.ch
+41 78 698 16 67
A causa dell'attuale situazione, la nostra disponibilità telefonica è purtroppo limitata. In caso di domande o dubbi vi preghiamo di inviarci un’email. Grazie per la vostra comprensione.
Misure per operatori e imprese culturali (valido fino a 30.06.2022)
Questo sito non viene più aggiornato costantemente.
Informazioni generali e base giuridica
- UFSP: Panoramica delle misure e delle Ordinanze
- UFC: Misure per attenuarel’impattoeconomico (admin.ch)
- www.branchenhilfe.ch: la pagina offre una panoramica sulle diverse forme di sostegno attribuite dalla autorità federali e cantonali. t. Professioni dello spettacolo Svizzera è uno degli iniziatori.
- Legge Covid-19 del 25 settembre 2020
- Ordinanza Covid-19- situazione particolare
- Ordinanza Covid-19 Cultura
- Commento all’ordinanza Covid-19 (stato 17 febbraio 2022)
Suisseculture ha realizzato un video di animazione che spiega le diverse misure di compensazione per gli operatori culturali:
Perdita di guadagno (IPG Corona attraverso l’AVS)
- Per chi: lavoratori indipendenti in ambito culturale direttamente o indirettamente interessati dalle misure, persone che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro e persone che devono interrompere la loro attività a causa di misure di quarantena.
- Il termine per le richieste fino alla fine di giugno 2022. Le domande devono essere presentate non più tardi di tre mesi dopo il mese in questione, ad esempio per maggio in agosto, per giugno in settembre.
- Diritto: l’attività lucrativa deve essere significativamente ridotta a causa delle misure di protezione contro il Coronavirus (vale a dire diminuzione della cifra d’affari di almeno il 30% rispetto alla media mensile degli anni 2015-2019) e deve essere subita una perdita di salario o di reddito. Inoltre i lavoratori e le lavoratrici indipendenti e le persone in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro hanno diritto qualora la loro attività debba essere chiusa per ordine del Cantone o della Confederazione o se almeno un evento sia colpito da un divieto ufficiale. Non vengono prese in considerazione solo le cancellazioni, ma anche la mancanza di ingaggi.
- Prestazione: 80% del reddito medio conseguito l'anno precedente (conteggio AVS 2019 o nuovo accertamento contributivo 2019 qualora questo sia più vantaggioso per l'assicurato), suddiviso in indennità giornaliere.
- A chi rivolgersi: alla cassa cantonale di compensazione.
- Importante: Nelle ultime settimane è emerso che le casse di compensazione cantonali sostengono sempre più spesso che «una situazione economica generalmente critica» non dà diritto a ricevere l'indennità per la perdita di guadagno Corona. Informazioni supplementari: Informazioni sulla revoca delle misure di protezione dal Covid-19
Links
- IPG in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus (admin.ch)
- Centro d'informazione AVS/AI
- opuscolo: http://www.ahv-iv.ch/p/6.13.i (stato 17 février 2022)
Aiuti d’emergenza per gli operatori culturali
- Per chi: lavoratori indipendenti e dipendenti con contratti a tempo determinato.
- Iscrizione attiva: sì, prolungata fino al 31 dicembre 2022.
- Termini per le richieste: cliccare qui:
Settembre/Ottobre 2022 termine di richiesta: 31 Ottobre 2022
Novembre/Dicembre 2022 Attenzione: termine di richiesta: 30 Novembre 2022 - Prestazione: Prestazione a operatori culturali in difficoltà finanziarie a causa del Coronavirus e le cui uscite superano le attuali entrate.
- A chi rivolgersi: a Suisseculture Sociale.
- Nota: I lavoratori dipendenti possono chiedere gli aiuti d’emergenza come prima cosa. Lavoratori indipendenti: come già da marzo a settembre 2020, prima di presentare una richiesta per un aiuto d’emergenza, vi è l'obbligo di presentare una richiesta di IPG/AVS alla cassa di compensazione competente. Per presentare la richiesta a Suisseculture Sociale non è necessario attendere la risposta da parte dell’AVS, ma la decisione di Suisseculture Sociale in merito all’aiuto di emergenza potrà essere presa unicamente dopo la risposta da parte degli uffici IPG /AVS.
- Modifiche all’Ordinanza Covid-19 Cultura del 31 marzo 2021 (Art 4):
- Il limite patrimoniale è stato aumentato da CHF 45’000 a CHF 60'000.
- Per la verifica dell’ammissibilità sono ora presi in considerazione unicamente i beni mobili .
-Quota non computata: nella presentazione della richiesta eventuali redditi mensili inferiori a 1’000 CHF non vengono conteggiati.
Links
- FAQ e istruzioni per la compilare la richiesta:: https://nothilfe.suisseculture...
Compensazione delle perdite (IPG Cultura)
- Per chi: imprese culturali (persone giuridiche, ad esempio associazioni teatrali o organizzazioni), e operatori culturali professionisti con statuto da lavoratori indipendenti. Con la modifica dell’Ordinanza Covid-19 Cultura dello scorso 31 marzo avranno accesso alle compensazioni anche gli operatori culturali occasionali o freelance. La definizione degli operatori culturali occasionali o freelance secondo l’Ordinanza è la seguente: operatori culturali che tra il 1° gennaio 2018 e la presentazione della richiesta sono stati assunti a tempo determinato almeno quattro volte presso minimo due datori di lavoro diversi attivi nel settore della cultura (Art.2 cpv e).
- Scadenze: Il risarcimento è in vigore fino alla fine del giugno 2022.
- Termini per le richieste (attenzione: i Cantoni hanno la facoltà di definire termini differenti):
- Danni verificatisi tra l’1 e il 31.12.2021: entro il 31.01.2022
Danni verificatisi tra l’1.1 e il 30.4.2022: entro il 31.5.2022
Danni verificatisi tra l’1.5 e il 30.6.: entro il 31.7.2022 - Prestazione: al massimo l’80 % della perdita finanziaria. Gli indennizzi possono essere richiesti in caso di divieto di manifestazioni, annullamenti, rinvii ma anche in caso di realizzazione di manifestazioni o progetti con un numero limitato di spettatori. Le imprese culturali possono chiedere un indennizzo anche nei casi in cui i loro progetti non abbiano potuto essere programmati, per esempio a causa dell’incertezza nella pianificazione (il calcolo viene effettuato sulla base del paragone con gli stessi mesi degli ultimi due anni). Raccomandiamo agli artisti di consigliare agli organizzatori rispettivamente alle compagnie che li ingaggiano di fare richiesta per questa indennità. Vengono considerate perdite finanziarie anche le perdite di onorari e di diritti d’autore.
- al proprio Cantone di residenza, rispettivamente al Cantone in cui ha sede l’impresa culturale. La lista degli uffici cantonali di riferimento si trova qui
- Importante: La compensazione delle perdite è sussidiaria a tutti gli altri sostegni pubblici per il settore culturale sopra menzionati.
Links
- Ordinanza Covid-19 Cultura
- Commento all’Ordinanza (stato 17.12.21)
- FAQ UFC
- FAQ compensazione delle perdite (stato 11.1.22)
Lavoro ridotto
- Per chi: datori di lavoro (persone giuridiche, ad esempio associazioni teatrali o organizzatori di eventi) di persone impiegate a tempo indeterminato, comprese le persone impiegate a tempo indeterminato su chiamata.
- Per le imprese soggette alla regola 2G+ si riattiva il diritto all’ILR per i lavoratori su chiamata impiegati a tempo determinato, per i lavoratori con un contratto di durata limitata e per gli apprendisti. Ciò avverrà non prima del 20 dicembre e fino al 31 marzo 2022.
- Iscrizione attiva: Non.
- Termini per le richieste: attenzione alcune misure sono in vigore solo fino al 31 marzo 2022.
- Prestazione: 80 % del salario perso; in caso di salari inferiori a CHF 3'470.- 100% del salario.
- A chi rivolgersi: il datore di lavoro deve annunciare il lavoro ridotto per i suoi dipendenti alla cassa cantonale di compensazione, la condizione è che i dipendenti siano d’accordo.
- Attenzione: Il lavoro ridotto non può essere chiesto retroattivamente!
Links
- https://www.arbeit.swiss/secoa...
Moduli per indennità per lavoro ridotto:
- https://www.arbeit.swiss/secoa...
Progetti di ristrutturazione
- Per chi: Le imprese culturali aventi sede in Svizzera possono richiedere ai Cantoni aiuti finanziari per progetti volti al riorientamento strutturale o all’acquisizione di pubblico.
- A chi rivolgersi: al Cantone in cui ha sede l’impresa culturale. La lista degli uffici cantonali di riferimento si trova qui.
- Termine per le richieste: 30 settembre 2022 (attenzione: i Cantoni hanno la facoltà di definire termini differenti).
- Le FAQ dell’UFC sui Progetti di ristrutturazione (stato 01.01.2022) si trovano qui (in francese)
Casi di rigore
- Per chi: imprese che non sono ammissibili per le compensazioni finanziarie Covid-19 specifiche per il settore (IPG Cultura). IPG Corona e Lavoro ridotto non sono considerati compensazioni finanziarie Covid-19 specifiche per il settore.
- A partire dal 19 giugno 2021, le imprese che hanno ricevuto una compensazione Covid-19 specifica per il settore possono ricevere anche una compensazione attraverso i Casi di rigore, a condizione che le precedenti compensazioni fossero inferiori rispetto a quella attribuita attraverso i Casi di Rigore secondo la precedente normativa. La decisione su come utilizzare i contributi supplementari da parte della Confederazione nel quadro giuridico attuale spetta ai Cantoni.
- Termini per le richieste: per i casi di rigore relativi agli anni 2020 e 2021 il termine è fissato al 31 marzo 2022.
- Il Consiglio federale sta attualmente analizzando come sostenere le imprese in difficoltà a causa della pandemia attraverso i casi di rigore anche nel 2022.
- A chi rivolgersi: le presentazioni sono regolate in modo diverso da Cantone a Cantone, per la procedura di applicazione si consiglia pertanto di consultare la pagina web del proprio Cantone di residenza. La panoramica dei punti di contatto cantonali può essere consultata al seguente link: https://covid19.easygov.swiss/it/casi-di-rigori-punti-di-contatto-cantonali/
- Prestazioni: i Cantoni possono attribuire compensazioni per un massimo del 20% della cifra d'affari media annua degli anni 2018 e 2019, fino a un massimo di 1.000.000 di franchi per impresa. In alcune circostanze specifiche le compensazioni possono essere aumentate. Qualora un’impresa sia stata chiusa per decisione delle autorità per almeno 40 giorni di calendario dal 1 novembre 2020 essa è considerata automaticamente un Caso di rigore.
- Maggiori informazioni:
Fondo sociale privato di Suisseculture Sociale
Chi non ha diritto alle misure di sostegno pubblici, può richiedere un sostegno attraverso il fondo sociale privato di Suisseculture Sociale, a condizione, però, che sia stata preventivamente presentata una richiesta di aiuto di emergenza. Le domande possono essere inviate per e-mail a info@suisseculturesociale.ch.
Sostegno ai membri attraverso il fondo d’emergenza
Negli scorsi mesi, t. Professioni dello spettacolo Svizzera ha sostenuto diversi membri in difficoltà finanziaria ai quali era stato negato l’accesso ad altre misure di compensazione. Il finanziamento del fondo di emergenza è stato reso possibile da una fondazione esplicitamente per questo scopo.
Il fondo è ancora attivo e i membri di t. che si trovassero in una situazione finanziaria difficile possono ancora contattarci via email e fare richiesta di sostegno: consulenze@tpunto.ch
Modelli cantonali speciali (valido fino a 30.06.2022)
In questa pagina riportiamo i modelli cantonali speciali per la compensazione delle perdite di cui siamo a conoscenza.
Procedura semplificata
Nei Cantoni di Berna, Friburgo e San Gallo e Ticino, gli operatori culturali che hanno diritto a un'indennità giornaliera IPG AVS inferiore a 60 franchi possono presentare una richiesta in forma di «procedura semplificata».
Modelli speciali
Il «Modello Basilea» sviluppato dal Cantone Basilea Città prevede il versamento di indennità giornaliere a garanzia del sostentamento degli operatori culturali ed è intesa come misura cantonale temporanea. Hanno diritto alle prestazioni sia gli operatori culturali con statuto da lavoratori indipendenti che i freelance (lavoratori dipendenti con frequenti cambi di datore di lavoro). Il Governo del Canton Basilea Città ha stanziato a questo scopo 6 milioni di franchi provenienti da fondo di crisi. Le indennità giornaliere sono pagate in maniera sussidiaria rispetto ad altri redditi o all’IPG Corona AVS.
Maggiori informazioni (in tedesco)
Gli operatori culturali del Canton Vallese possono fare richiesta per un sostegno cantonale forfettario senza contropartita (CHF 13’800 per 6 mesi). La misura è sussidiaria rispetto ad altri aiuti federali e cantonali.
Maggiori informazioni (in tedesco)
Compensazioni IPG Cultura per le scuole artistiche private
Nei cantoni Ticino, Zugo e Neuchâtel, le scuole private di danza, teatro e musica sono state incluse tra i beneficiari delle indennità IPG Cultura previste dalle Legge Covid-19.
Le scuole artistiche private sono state duramente dalla crisi, nonostante la Taskforce cultura abbia richiesto una soluzione unitaria a livello nazionale, su questo aspetto il Consiglio federale ha lasciato la discrezionalità ai Cantoni.
Piani di protezione (valido fino a 16.2.22)
t. ha sviluppato due piani di protezione (attività di spettacolo / attività di prova + complemento costumi) come modelli per la scena indipendente teatrale e coreica svizzera.
Essi illustrano le misure che i Teatri / gli Organizzatori devono adottare per riprendere l'attività secondo l’Ordinanza 3 COVID 19.
Le misure di protezione proposte in questo documento si basano sulle decisioni del Consiglio federale dell’8 settembre 2021 e tengono in considerazione le normative applicabili a livello nazionale per spazi interni. Resta inteso che i Cantoni possono adottare misure più severe, esse non sono prese in considerazione in questa sede e devono essere adattate ai singoli casi specifici.
L'obiettivo delle misure è quello di proteggere dall'infezione del
Coronavirus il personale delle strutture, il pubblico e i membri dei
team artistici; esse mirano inoltre a garantire la miglior protezione
possibile per i soggetti particolarmente a rischio.
La
responsabilità principale per l’attuazione dei piani di protezione
incombe a strutture, scuole e organizzatori di manifestazioni. Né la
Confederazione né i Cantoni convalidano i piani di protezione. La
vigilanza sulla loro attuazione nonché l’effettuazione di controlli
sporadici sono invece responsabilità dei Cantoni.
Le prescrizioni per i piani di protezione possono cambiare a seconda dell’evoluzione della situazione.
Piani di protezione di UTS:
- Modello di piano di protezione per le istituzioni di teatro, concerti e spettacoli (stato 11 ottobre 2021)
Piani di protezione di t.
- Piano di protezione per le attività di spettacolo (PDF) (stato 21 ottobre 2021)
- Piano di protezione per le attività di spettacolo (Word) (stato 21 ottobre 2021)
- Piano di protezione per le attività di prova (PDF) (stato 21 ottobre 2021)
- Piano di protezione per le attività di prova (Word) (stato 21 ottobre 2021)
- Misure di protezione addizionali per il settore costumi (PDF) (stato 8 giugno 2020)
- Misure di protezione addizionali per il settore costumi (Word) (stato 8 giugno 2020)
Links
- UFSP: piani di protezione
- Ordinanza COVID-19 situazione particolare (per le manifestazioni in particolare gli art. 14, 15, 16, 17, 19)
- App SwissCovid e tracciamento dei contatti
- Certificato COVID
Informazioni sull’obbligo di certificato (valido fino a 16.02.2022)
Dal 17.12.2021 il Consiglio Federale ha esteso l’obbligo di certificato per le manifestazioni in spazi chiusi: comunicato stampa
Le FAQ forniscono ulteriori chiarimenti relativi al settore culturale. In particolare i numeri N. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12.
Tutte le novità a colpo d'occhio e in dettaglio possono essere trovate sulla pagina dell’UFSP a questo link oppure riassunte brevemente sulla nostra pagina.
Terminologia importante:
3G = Certificato per persone vaccinate, guarite o con test negativo
2G = Certificato per persone vaccinate o guarite
2G+ = Certificato per persone vaccinate o guarite da meno di 4 mesi oppure con test negativo supplementare.
Chi ha bisogno di quale certificato
l’UFSP conferma che:
- Durante le manifestazioni il certificato 3G viene applicata ad artist* professionist* con statuto da indipendenti e alle persone in formazione per diventare artist* professionist* (cioè per tutti coloro che non abbiano un contratto di lavoro come dipendenti). Inoltre non vige l’obbligo di indossare mascherine igieniche (sul palcoscenico).
- Le misure di protezione per lavoratrici e lavoratori dipendenti (compresi le/i dipendenti di una compagnia ospite) sono determinate dal datore di lavoro. È tuttavia importante notare che il datore di lavoro ha il dovere di garantire la sicurezza sul posto di lavoro e che pertanto le/i dipendenti devono essere soggett* ad una protezione migliore rispetto, per esempio, al pubblico di uno spettacolo. Di conseguenza, la compagnia ospite deve assicurarsi che le sue e i suoi dipendenti possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP in materia di igiene e distanza. Nel rispetto di quanto sopra, la compagnia teatrale ha la facoltà di decidere liberamente quali misure di protezione adottare, siano esse l’utilizzo il certificato Covid o altre misure efficaci. Resta, tuttavia, di grande importanza che queste misure siano coordinate con l’organizzatore / la sala ospitante. Non sono ammesse eccezioni all’obbligo di indossare una mascherina igienica fatta eccezione per il palcoscenico.
- Non sono previste eccezioni all’applicazione del certificato 2G/2G+ per volontari*.
Da parte nostra continuiamo a mantenerci in contatto con l’UFSP, se avete dubbi o domande specifiche non esitate a contattarci all’indirizzo consulenze@tpunto.ch.
In linea di principio vale quanto segue:
Resta inteso che i Cantoni possono adottare misure più severe, esse non sono prese in considerazione in questa sede .
- L’accesso agli stabilimenti culturali e alle manifestazioni in spazi chiusi sarà riservato unicamente alle persone vaccinate e guarite (2G).
- Negli spazi sopramenzionati sarà obbligatorio l’uso di mascherine igieniche e il consumo di cibi e bevande sarà ammesso solo da seduti.
- Qualora non sia possibile né indossare una mascherina igienica né consumare da seduti saranno ammesse unicamente le persone vaccinate e guarite che in aggiunta possano presentare il risultato negativo di un test (2G+). Questa norma si applica per esempio alle discoteche e alle attività culturali amatoriali in cui non sia possibile indossare una mascherina igienica (per esempio le prova di una banda di fiati). Essa non si applica invece ai minori di 16 anni. Le persone la cui la vaccinazione, rispettivamente la vaccinazione di richiamo o la guarigione risalgano a meno dei 4 mesi precedenti sono esentati dall’obbligo di farsi testare.
- Stabilimenti e manifestazioni soggetti alla regola del certificato 2G possono applicare la norma del certificato 2G+ su base volontaria rinunciando così all’obbligo di mascherina e di consumazione da seduti.
- Per le manifestazioni in spazi aperti con più di 300 persone continua ad essere in vigore la norma del certificato 3G.
- Le piccole manifestazioni in spazi aperti possono comunque decidere di limitare l’accesso a persone in possesso di un certificato.
- Per le attività culturali non professionali in spazi chiusi come per esempio prove o corsi di musica e teatro l’accesso è limitato alle persone in possesso di un certificato 2G. L’eccezione per i gruppi stabili di meno di 30 persone è stata abolita e le mascherine igieniche sono obbligatore. Qualora non sia possibile né indossare una mascherina igienica né consumare da seduti si deve applicare la norma del certificato 2G+
- In caso di gruppi misti (alcune persone con certificato 2G e altre con 2G+) l’obbligo della mascherina vale per tutti.
- Le prove professionali non sono considerate «attività culturali», pertanto per esse si applicano le regole stabilite dal diritto del lavoro (si confronti il modello di piano di protezione per le prove).
- La certificazione obbligatoria è limitata nel tempo fino al 31 marzo 2022.
- Le persone che per motivi medici non possono farsi vaccinare né testare e che dispongono di un certificato di deroga sono equiparate alle persone che dispongono di due certificati (un certificato di vaccinazione o di guarigione e un certificato di test / 2G+) e possono dunque accedere anche in caso di limitazione dell’accesso a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione e con un certificato di test. Queste persone non devono infatti essere escluse dalla vita pubblica, in questi casi però l’obbligo di mascherina si applica anche in situazioni in cui si applica la norma 2G+
Informazioni importanti per i datori di lavoro
Gli obblighi dei datori di lavoro sono spiegati in dettaglio sul sito web della SECO.
- In quando datore di lavoro diretto, una compagnia ospite è libera di adottare come misura di protezione il certificato Covid-19 o altre misure efficaci. Tuttavia resta di grande importanza che queste misure siano concordate con l’organizzatore/la sala ospitante.
- I datori di lavoro (ad es. organizzatori di eventi, compagnie teatrali) possono controllare la presenza di un certificato per i/le propri/e dipendenti unicamente se questo viene utilizzato per determinare misure di protezione appropriate o per programmare eventuali test. In questi casi il datore di lavoro deve documentarlo per iscritto e i/le dipendenti devono essere consultati in merito.
- Qualora un datore di lavoro voglia rendere il certificato obbligatorio per i propri e le proprie dipendenti deve offrire test regolari (ad es. su base settimanale) o sostenere i costi dei test.
Informazioni importanti per gli organizzatori da parte dell’UFSP:
Di seguito riportiamo una lista di informazioni utili per gli organizzatori.
- Lista di controllo per chi verifica i certificati (Stato 20.12.2021)
- Informazioni sul certificato COVID per organizzatori di manifestazioni (Stato 09.11.2021)
- Gli organizzatori hanno il compito di controllare i certificati Covid attraverso la «COVID Certificate Check App»
- La persona responsabile del controllo deve verificare attraverso un documento di identificazione con foto (per esempio carta di identità o SwissPass) il nome e la data di nascita per accertarsi che il certificato corrisponda effettivamente alla persona specifica.
- Anche le manifestazioni con certificazione obbligatoria devono avere piani di protezione. Questi devono includere le misure relative all’igiene, alla areazione, all’obbligatorietà di mascherine igieniche e alle restrizioni d’accesso. Le misure specifiche relative a coloro che hanno un’esenzione dall’obbligatorietà di indossare mascherine igieniche e/o un certificato di esenzione da vaccini o test devono d’ora in avanti essere riportate nel piano di protezione.
- Eventuali ospiti senza certificato in occasione di manifestazioni con certificazione obbligatoria possono essere sanzionati con una multa fino a 100 franchi. Strutture e manifestazioni che non rispettano il requisito del certificato possono essere sanzionate con un provvedimento che va dalla pena pecuniaria alla chiusura dell’attività.
Obbligo di rimborso dei biglietti acquistati
Gli organizzatori devono rimborsare i biglietti che sono stati acquistati prima dell'annuncio della sospensione della gratuità dei test?
Condividiamo l'opinione dell'Associazione professionale svizzera dei promoter musicali (SMPA) secondo cui in questo caso non vi è alcun obbligo di rimborso dei biglietti. Ovviamente in casi giustificati il rimborso può essere concesso.
Link SMPA: Rückerstattungspflicht | SMPA - Swiss Music Promoters Association (in tedesco)
Domande frequenti (FAQ)
L'UFSP risponde a diverse domande del settore culturale:
- L’obbligo di certificato vale anche per gli artisti, come p. es. musicisti, danzatori o attori di teatro, che si esibiscono in manifestazioni con obbligo di certificato? Risposta
- Quali persone devono disporre di un certificato per accedere alle manifestazioni con obbligo di certificato? Risposta
- L’obbligo di certificato vale anche per i lavoratori che non sono assunti direttamente da un organizzatore, bensì da un subappaltatore incaricato dall’organizzatore? Risposta
- L’obbligo di certificato vale anche per le attività culturali che hanno luogo nel quadro di prove rientranti in un rapporto di lavoro (p. es. prove di un’orchestra sinfonica, se i musicisti sono assunti da quest’ultima)? Risposta
- L'obbligo di certificazione si applica anche alle attività culturali delle classi scolastiche (ad esempio uscite al cinema o a teatro) ?
Riposta: Se si tratta di uno spettacolo o di una manifestazione al chiuso destinata unicamente alla classe o alla scuola (inclusi gli/le insegnanti) non vige alcun obbligo di certificazione, ma vengono applicate le misure di protezione adottate dalla scuola interessata.
Documenti e modelli
Scheda informativa Arieggiare correttamente
Scheda informativa Arieggiare correttamente (31 agosto 2022)
Aiuti finanziari : scheda informativa per l’imposta
Aiuti finanziari : scheda informativa per l’imposta
Buone pratiche per organizzatori e compagnie teatrali
Come associazione di categoria dei professionisti del teatro indipendente, abbiamo a cuore il fatto che gli operatori culturali siano retribuiti correttamente, nel contempo, però, i nostri membri organizzatori sono attualmente confrontati con il fatto di dover programmare eventi in una situazione di enorme incertezza, senza sapere cosa sarà possibile programmare e se riceveranno delle entrare e quante. Al fine di fornire maggiori strumenti di chiarezza per entrambe le parti, abbiamo redatto un documento di Buone pratiche.
Buone pratiche per organizzatori e compagnie teatrali
Documento lavoratori indipendenti in ambito teatrale
Molte istituzioni non conoscono la realtà lavorativa di noi operatori culturali. Partendo da questa constatazione, t. ha redatto un documento dal titolo «lavoratori indipendenti in ambito teatrale» che è stato inviato al UFC alla SECO e alla Conferenza dei Cantoni.
DDocumento «Realtà lavoratori indipendenti in ambito teatrale»
Domanda di riesame indennità per perdita di guadagno
L'UFAS ha adeguato la base di calcolo per la compensazione della perdita di guadagno IPG.
Il nuovo riferimento non è più il reddito stimato ("fissato"), ma l'ultimo reddito definitivo.
I lavoratori teatrali indipendenti che hanno ricevuto un’indennità perdita di guadagno IPG calcolata sulla base del loro reddito stimato possono dunque presentare una richiesta alla cassa di compensazione per far si che l'ultimo reddito definitivo venga preso come base di calcolo. Questo non risolve tutti i problemi relativi alla base di calcolo, ma per molti casi significa che sarà possibile ottenere un risarcimento IPG più elevato.
Se, sulla base di questo adeguamento, ritenete di aver diritto a importi più elevati per la vostra IPG, contattate la vostra cassa di compensazione anche se avete già ricevuto un versamento. Se necessario come associazione nazionale di categoria, vi sosterremo nella vostra richiesta di riesame.
Interventi politici
Fin dalla sua nascita, nella primavera 2020, la Taskforce Cultura - di cui t. è parte attiva - ha esercitato un'intensa attività di lobbying.
Per i dettagli della politica culturale Covid-19 dell'associazione professionale e della Taskforce Cultura 2021, si vedano le pagine 13 e 14 del rapporto annuale.
Iniziative
Taskforce Culture
A metà dello scorso mese di marzo, t. Professioni dello spettacolo Svizzera, insieme ad altre associazioni partner, ha istituito la Taskforce Cultura, di cui la Presidente di t. è parte attiva. La Taskforce Cultura ha promosso diversi interventi politici e mantiene un contatto diretto regolare con le autorità.
www.taskforceculture.ch
Campagna "La cultura è il mio mestiere"
Nell’attuale crisi del Corona, 14 associazioni culturali di tutta la Svizzera (tra cui t. Professionisti dello spettacolo Svizzera) hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza e la diversità del settore culturale e di rendere visibile il gran numero di operatori culturali professionisti in Svizzera. La campagna intende anche stimolarea la discussione su come rafforzare la scena culturale a sul lungo termine e migliorare le condizioni di lavoro in maniera sostanziale.
- Siamo professioniste e professionisti con le nostre formazioni, le nostre esperienze e il nostro impegno quotidiano.
- Siamo solidali: siamo unite e uniti per difendere il nostro settore economico al di là dei nostri singoli interessi e funzioni.
- Siamo numerosi e partecipiamo tutte e tutti ad un ecosistema ricco e attivo a beneficio di tutta la società.
- Il nostro settore sta subendo pesantemente questa crisi.
Sei attiva o attivo nell’ambito culturale? Iscriviti alla pagina web cultureismyjob.ch.
Perdita di Guadagno
È ancora importante documentare in modo completo tutte le perdite di reddito.
I dati sono importanti per illustrare concretamente alle autorità, ai media e all’opinione pubblica le conseguenze del Coronavirus per i nostri membri. Il trattamento dei dati è confidenziale e i risultati saranno pubblicati unicamente in forma di statistiche anonime.
https://www.sonart.swiss/it/co...
Campagna #realcoronahelp
SONART ha lanciato una campagna sui social media: con l'hashtag #realcoronahelp gli operatori culturali indipendenti possono mettere in condivisione le loro esperienze con le varie misure federali. Purtroppo l’attuale sistema non copre adeguatamente le diverse realtà lavorative degli operatori culturali (ad esempio nell’ambito dell’IPG) e la campagna mira a sensibilizzare i media e i politici su questa problematica.
Archivio news e media
Comunicato stampa Suisseculture Sociale (9 febbraio 2022)
Comunicato stampa Taskforce Culture (2 febbraio 2022)
Rete Due: “COVID - dare un senso alla crisi” (15 gennaio 2022)
il Quotidiano RSI (29 dicembre 2021, 16.16min)
Rete Due: Le politiche culturali: fruizione e produzione alla prova del futuro (13 novembre 2021)
Comunicato stampa Taskforce Culture (3 novembre 2021)
Rete Uno: Facciamo il punto sul teatro (4 ottobre 2021)
Comunicato stampa Taskforce Culture (8 settembre 2021)
20 minuti: Ristoranti, alberghi, teatri e... istruttori di yoga, tutti i contrari all'obbligo del Certificato Covid (25 agosto 2021)
LaRegione: Taskforce Cultura: il certificato Covid non sia obbligatorio (8 giugno 2021)
LaRegione: Covid, il settore culturale è ripartito solo in parte (25 maggio 2021)
Rete Due, Moby Dick: È primavera, svegliatevi teatri! (17 aprile 2021)
Naufraghi: Cristina Galbiati – Una boccata d’aria che permetterà di ripartire dagli spettatori (15 aprile 2021)
Telegiornale RSI: Eventi, reazioni contrastanti (14 aprile 2021)
L'Osservatore: Taskforce Cultura: penalizzati i grandi eventi e le piccole sale (14 aprile 2021)
Tio.ch: Taskforce Cultura: La soddisfazione della cultura, nonostante gli ostacoli (14 aprile 2021)
Ticino News: Taskforce Cultura: Cultura soddisfatta anche se gli ostacoli restano (14 aprile 2021)
LaRegione: Covid, l’attesa dei professionisti dello spettacolo (23 febbraio 2021)
Tio.ch: I teatri non vedono l'ora di aprile (23 febbraio 2021)
Comunicato stampa: riapertura dei teatri – un buono scenario per la primavera (23 febbraio 2021)
Rete Uno, Modem: Covid, un passo prudente (18 febbraio 2021)
TeleTicino: Berset: "Cultura settore in grande difficoltà" (24'40, 17 febbraio 2021)
il Corriere del Ticino: A teatro non si improvvisa *Serve un orizzonte temporale» (16 febbraio 2021)
il Quotidiano RSI: Cultura e Covid, in diretta dal teatro sociale di Bellinzona (16 febbraio 2021)
Rete Uno: Insieme per la ripartenza della cultura (3 febbraio 2021)
Teleticino: La cultura chiede aiuto e incontro Berset (25 gennaio 2021, 47'30")
ReteDue: Berset incontra la cultura in difficoltà (25 gennaio 2021)
RadioTicino, A2: Intervista con Cristina Galbiati di t. (25 gennaio 2021, 47'15")
RadioTicino, Il Regione: Intervista con Cristina Galbiati di t. (25 gennaio 2021, 3'29")
Comunicato stampa Taskforce culture (in francese, 20 dicembre 2020)
Comunicato stampa Taskforce culture (in francese, 10 dicembre 2020)
Comunicato stampa Taskforce culture (in francese, 30 novembre 2020)
Interview Cristina Galbiati LaRegione (13 novembre 2020)
Comunicato stampa Taskforce culture (in francese, 30 octobre 2020)
Comunicato stampa Taskforce culture (in francese, 25 octobre 2020)
Decisioni Legge Covid-19 e Messaggio sulla cultura 2021-2024:
-Comunicato stampa (25 settembre 2020)
-Chiarimenti per il comunicato stampa (25 settembre 2020)
Comunicato stampa sulla Legge Covid 19 in Parlamento (26 agosto 2020, in francese)